Come cambia il Bonus per la pubblicità 2020

Bonus pubblicità 2020

Bonus pubblicità per investimenti pubblicitari effettuati anche su testate giornalistiche online

Il Bonus viene parzialmente ritoccato dal decreto contenente le misure economiche utili per contrastare gli effetti economici del nuovo coronavirus. Ma come cambia il Bonus per il 2020? Quali sono le novità introdotte?

Cerchiamo di fare il punto su questo utile provvedimento, e riassumere che cosa è bene attendersi da questa agevolazione nei prossimi mesi.

A quanto ammonta il Bonus pubblicità 2020

Cominciamo subito con la prima novità introdotta dal recente decreto, che è andato ad impattare sulla misura di beneficio del Bonus pubblicità 2020.

Se infatti in precedenza il bonus era applicato con l’aliquota del 75% sulla parte incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, sulla stessa tipologia di mezzo di informazione, nel 2020 il bonus risulta essere applicato al 30% ma non solamente sulla parte “differenziale” (evidentemente, in aumento) da un anno all’altro, bensì sull’intero investimento.

A non cambiare è la modalità tecnica con la quale sarà possibile fruire del beneficio fiscale: il credito di imposta. Non è detto, comunque, che tale struttura possa essere confermata: il decreto legge 50/2017 la prevede solamente per il 2020.

Come richiedere il Bonus pubblicità

La domanda di accesso al Bonus pubblicità può essere presentata tra il 1 e il 30 settembre 2020, con le stesse modalità che erano già in vigore gli scorsi anni. Dunque, si procederà alla consueta comunicazione telematica, sulla base del dpcm 90/2018.

In sintesi, e senza dilungarci eccessivamente su tali modalità, il contribuente interessato dovrà “prenotare” il bonus presentando in tale frangente temporale una esplicita domanda. Successivamente, in un secondo momento, dovrà procedere alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, da effettuarsi nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli stessi impieghi (pertanto, per il 2020 questo secondo step andrà effettuato nel mese di gennaio 2021).

E’ solamente sulla base di questo secondo passaggio che il Ministero sarà in grado di selezionare coloro che hanno diritto al Bonus, distribuendone le risorse. Solamente terminato questo iter, il credito di imposta risulterà essere utilizzabile da parte del contribuente.

E chi ha già provveduto nel mese di marzo?

Fortunatamente, considerato che i termini ordinari previsti dalla procedura saranno teoricamente terminati il 31 marzo, la legge ha previsto che anche le comunicazioni telematiche inviate in tale arco temporale rimarrano valide.

Dunque, coloro che invieranno la comunicazione telematica per l’accesso al Bonus pubblicità 2020 entro il 31 marzo, possono dormire sonni tranquilli: la loro richiesta risulterà infatti validalmente presentata.

Di contro, chi non ha provveduto può farlo nella seconda finestra prevista dalla normativa, coincidente con il prossimo mese di settembre, attraverso le nuove regole di cui abbiamo sopra parlato.

Il Bonus pubblicità è retroattivo?

Ora che abbiamo indicato alcuni termini di riferimento, si può procedere con l’approfondire alcuni aspetti. Ad esempio, il Bonus pubblicità è retroattivo?

La domanda è lecita, considerato che il decreto anti-coronavirus è in vigore dallo scorso 17 marzo 2020, ma il testo si riferisce all’intero anno. Considerato che il testo non compie delle differenze tra quanto accaduto tra il 1 e il 16 marzo, e ciò che è accaduto dal 17 marzo in poi, ne deriva che il bonus dovrebbe essere calcolato nello stesso modo anche per tutti coloro i quali hanno già presentato le comunicazioni telematiche per l’accesso.

Il Bonus pubblicità 2019

L’occasione ci è naturalmente utile per ricordare che è stato pubblicato il decreto sui soggetti che sono stati ammessi a ottenere il beneficio fiscale sugli investimenti effettuati nel 2019. Pubblicato lo scorso 18 marzo, consultabile sul sito internet del Ministero, contiene infatti l’elenco di quei soggetti che sono ammessi alla fruizione del credito di imposta, con indicazione dei singoli importi.

Ne deriva che ad oggi i soggetti che risultano nell’elenco, e sono pertanto “ammessi”, potranno utilizzare il credito di imposta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, con compensazione mediante il modello F24 attraverso i canali telematici predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo infine che nel caso in cui la somma dovesse superare i 150 mila euro, il contribuente dovrà attendere la comunicazione individuale di abilitazione per poter usufruire del beneficio di cui oggi abbiamo parlato nel nostro approfondimento.